Art. 1.
(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Dopo il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «18-bis) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e a cavalli, legalmente detenuti. Sono comunque escluse le prestazioni sanitarie rese ad animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, ad animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché ad animali utilizzati per attività illecite;».