1. Dopo il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e a cavalli, legalmente detenuti. Sono comunque escluse le prestazioni sanitarie rese ad animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, ad animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché ad animali utilizzati per attività illecite;».